di Andrea Babini.
Un poeta povero per un “povero poeta”
Il 4 ottobre 2026 ricorrerà l’ottocentesimo anniversario della morte terrena di san Francesco di Assisi.
In vista delle celebrazioni previste per tale ricorrenza nel 2021 il governo Draghi, per iniziativa dell’allora ministro della Cultura Dario Franceschini, aveva istituito il “Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco di Assisi”(1) con la L. 140 del 31 agosto 2022 (“Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”).
Con il successivo DPCM del 27 aprile 2023, art. 1, il governo Meloni decretava la costituzione del “Comitato” e nominava a presiederlo Davide Rondoni, celebre volto e soprattutto celebrata “voce” del movimento di Comunione e liberazione.
La L. 140, all’art. 3 c. 3, definisce: «I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di san Francesco d’Assisi». È dunque legittimo chiedersi se Davide Rondoni, all’atto della nomina, fosse in possesso dei requisiti richiesti per legge, certificabili di norma in base a pubblicazioni scientifiche (o simili).
Al momento della nomina (di competenza della Presidenza del Consiglio, come previsto dall’art. 3 c. 2) Rondoni, secondo quanto risulta dal catalogo OPAC nazionale, aveva al suo attivo le seguenti pubblicazioni relative al santo di Assisi:
– un “racconto” a corredo de “Il Cantico di Frate Sole e dei Fioretti” (Giunti Demetra, 2013, 160 pp.), in cui «il poeta analizza il canone letterario che dal Cantico deriva, chiamando in causa poeti e scrittori del Novecento ma anche gli ultimi pontefici»;
– una “riflessione” in Dino Dozzi (a cura di), “Qui è vera letizia. Riflessioni francescane” (Messaggero, 2015, 88 pp.), volume che raccoglie «quattro riflessioni: quella di un poeta, quella di una biblista, quella di uno studioso di francescanesimo, quella di uno psicoterapeuta»;
– la “curatela” di “Salvare la poesia della vita. In cammino con i poeti e Francesco” (Messaggero, 2018, 144 pp.), dove «l’autore riporta con commenti – non accademici, bensì esistenziali ed estetici – i versi di alcuni poeti che si sono confrontati con la figura e la santità di Francesco»(2).
Considerando che la nomina di Davide Rondoni alla presidenza del “Comitato” è avvenuta con una nota del Sottosegretario Alfredo Mantovano datata 28 novembre 2022, risulta evidente come, a quella data, la “letteratura” prodotta dallo stesso Rondoni sulla vita e le opere del santo di Assisi si riducesse a poche decine di pagine di “racconti”, “riflessioni”, “commenti”.
Quando lo stesso Rondoni, durante l’intervista online rilasciata a ilSussidiario TV il 3 ottobre 2025, dichiara che la propria nomina: «dipende da questo, perché avevo scritto un libro sui rapporti fra la poesia e san Francesco»(3)è presumibile si riferisca al suo scritto più recente: “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”, uscito per Fazi editore il 3 ottobre 2025, quindi di molto successivo alla nomina di tre anni prima.
In definitiva, gli scritti di Rondoni relativi “alla vita e alle opere” di san Francesco precedenti la sua nomina a Presidente del Comitato sono costituiti tutt’al più da “note a margine” e “commenti” ai più noti scritti del Santo: non risulta dunque nessuna pubblicazione monografica o specialistica, tantomeno lavori di carattere letterario degni di nota.
Al di là dell’affermazione che lui stesso in più occasioni ha fatto, riferendosi al “beau geste” che il Governo avrebbe compiuto nominando presidente “un povero poeta” (che tale Rondoni ama definirsi), non risulta dunque chiaro in base a quali titoli di “comprovata competenza e conoscenza”, posseduti all’atto della nomina e in qualche misura corrispondenti ai requisiti imposti dalla L. 140 del 31 agosto 2022 art. 3 c. 3 poi ripresi dal DPCM del 27 aprile 2023, Davide Rondoni sarebbe stato dichiarato idoneo e nominato a presiedere il “Comitato”.
Che però la figura di Rondoni riceva la stima del Governo è evidente dalle parole che Giorgia Meloni pronuncia ad Assisi nel suo discorso in occasione della cerimonia per la festa di San Francesco del 4 ottobre 2025: «Un anno fa, da questa Loggia, un “poeta libero e senza potere”, come si è definito lui stesso, ha rivolto un appello. Lirico e potente, come è nel suo meraviglioso stile. Davide Rondoni ha chiesto alla politica di riflettere sulla figura di San Francesco, di recuperarne il senso più profondo, di reintrodurre il 4 ottobre nel novero delle Feste nazionali. E, come sapete, quell’appello non è caduto nel vuoto. Come non succedeva da molto tempo, le parole di un poeta sono risuonate in Parlamento e il Parlamento ha trasformato quelle parole in una legge dello Stato»(4).
Il (non) ripristino…
Come si vede, la Presidente del Consiglio attribuisce al poeta Rondoni anche il merito di avere per primo chiesto, con “appello lirico e potente”, «di reintrodurre il 4 ottobre nel novero delle Feste nazionali».
Nel corso della intervista sopra citata è lo stesso Rondoni, in qualità di presidente del “Comitato”, ad affermare di aver chiesto al Governo di “ripristinare” la festività del 4 ottobre, così come aveva fatto ufficialmente ad Assisi nel suo discorso pubblico in occasione della cerimonia per la festa di San Francesco il 4 ottobre 2024: «Chiederò al Governo che il 4 ottobre torni a essere festa nazionale»(5).
Sia sul sito che nella pagina Facebook del “Comitato” il termine (rilanciato anche da gran parte degli articoli di stampa) compare più volte, a dimostrazione che l’idea del “ripristino” è convintamente data per certa e condivisa, proprio in quegli stessi ambienti che meglio di altri dovrebbero conoscere storia e regolamentazione della (presunta) “festività”.
Se il presidente Rondoni, oltre che “comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di san Francesco”, potesse dimostrare di avere anche contezza della storia della ricorrenza “ripristinata”, forse saprebbe che essa non è mai stata tale, se non in un’unica occasione: il 4 ottobre 1926 (per volere dell’allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini)(6).
Ma il Presidente del “Comitato” è in buona compagnia. Sono infatti gli stessi rappresentanti delle istituzioni nazionali a ribadire e diffondere l’idea che la festività sia stata “ripristinata”.
Giorgia Meloni l’1 ottobre 2025 dichiara: «Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d’Italia»(7)
e pochi giorni dopo, nel già citato discorso ad Assisi: «Il prossimo anno non torneremo a celebrare solo il 4 ottobre come Festa nazionale, ma celebreremo anche l’ottavo centenario della nascita al cielo del Poverello d’Assisi»(4).
L’iter della legge a cui fa riferimento Meloni era cominciato per l’iniziativa parlamentare di Maurizio Lupi (Noi Moderati), che nel testo della sua Proposta di legge n. 2097 (“Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi”), presentata alla Camera dei Deputati il 17 ottobre 2024, scriveva: «La proclamazione del 4 ottobre quale festa nazionale rappresenta un momento di riflessione collettiva sui princìpi umani e sociali. Ripristinare la celebrazione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi dopo l’abolizione avvenuta con la legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi, assume una valenza pluralistica perché significa richiamare il nostro impegno istituzionale e sociale a promuovere ideali di fraternità e solidarietà comunitaria».
… e la (non) abolizione
Ma perché la festività del 4 ottobre sarebbe stata “ripristinata”? Quando (e perché) sarebbe stata abolita o soppressa?
Scrive Lucia Bellaspiga su Avvenire online l’1 ottobre 2025: «E così Francesco d’Assisi […] è tornato a essere celebrato ogni 4 ottobre come festa nazionale, come avveniva fino al 1977, quando la riduzione dell’orario di lavoro per le solennità civili fu rimossa e nel giorno di San Francesco si tornò a scuola e al lavoro. Anni di contestazione e di scelte laiciste, certo, ma soprattutto questione di soldi»(8).
E già il 22 settembre 2025 Annalisa Teggi si felicitava su Tempi (rivista mensile vicina a Comunione e liberazione) per il fatto di «celebrare nuovamente una festa nazionale che esisteva ed è stata ridotta a festa civile nel 1977».
In questo gioco di rimandi fra (false) notizie e (erronee) dichiarazioni rientrano anche le parole di Alberto Balboni (Fratelli d’Italia), presidente della commissione Affari costituzionali del Senato che ha dato il “via libera” definitivo alla nuova legge, secondo il quale la festa «fu abolita nel 1977 durante gli anni di piombo»(9).
Espressioni che danno tutte da pensare che, all’origine della “soppressione”, ci fosse una volontà censoria nei confronti della religione cattolica, ispirata da un (presunto) laicismo esasperato a sua volta prodotto da un decennio di contestazioni sociali e politiche. Ma i giornalisti e, soprattutto, i parlamentari dimenticano che la “abolizione” operata dalla L. 54 del 5 marzo 1977 non venne attuata da chissà quale Governo di estrema sinistra, ma dal cosiddetto “Andreotti III”, a monocolore democristiano.
Per evitare di utilizzare (se più o meno consapevolmente non sta a chi scrive giudicarlo) termini scorretti (nel merito) e forvianti (nel metodo), basterebbe ripercorrere i passaggi che hanno segnato il percorso legislativo della ricorrenza del 4 ottobre, cominciando proprio dall’ultimo atto parlamentare.
La Legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi nella giornata del 4 ottobre, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1 ottobre 2025, ed entrerà in vigore l’1 gennaio 2026. Il testo si compone di tre articoli che disciplinano rispettivamente: l’istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre, le celebrazioni istituzionali previste per l’occasione e le relative disposizioni finanziarie e finali.
Come recita l’art. 1 c. 1, la festa nazionale è istituita “al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia”, andando a integrare le festività già indicate all’art. 2 della L. 260 del 27 maggio 1949 (“Disposizioni in materia di ricorrenze festive”), con la conseguente modifica dell’art. 1 della L. 132 del 4 marzo 1958 (“Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena”). Era stata infatti quest’ultima a disporre, nelle poche righe dell’art. 1: “Il 4 ottobre è considerato solennità civile in onore dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena”.
Rinviando alla disciplina introdotta dall’art. 3 della L. 260 del 27 maggio 1949 per le solennità civili, la legge del 1958 stabiliva che in occasione della giornata del 4 ottobre venisse ridotto l’orario negli uffici pubblici e si procedesse all’imbandieramento dei pubblici edifici(10).
Questo spiega la ratio degli artt. 2 e 3 della L. 54 del 5 marzo 1977 (“Disposizioni in materia di giorni festivi”) che sopprimevano per le solennità civili (previste sia dalla L. 260 del 27 maggio 1949 che dalla L. 132 del 4 marzo 1958) la riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici e, per le scuole di ogni ordine e grado, la possibilità di effettuare vacanza o riduzione di orario(11).
Di altro significato era invece quanto stabilito dalla L. 24 del 10 febbraio 2005 (“Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile” ecc.) che, modificando a propria volta l’art. 1 della sopracitata L. 132 del 4 marzo 1958, stabiliva che il 4 ottobre (ribadito essere “solennità civile”) venisse considerato anche “giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. La legge prevede inoltre che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative e incontri nelle scuole di ogni ordine e grado dedicati ai valori sopra menzionati di cui, come si dichiarava ulteriormente, «i Santi Patroni speciali d’Italia sono espressione».
Gli artt. 2 e 3 della L. 54 del 5 marzo 1977 aboliscono dunque, per il 4 ottobre, la possibilità di effettuare riduzioni di orario e/o vacanza negli uffici pubblici e nelle scuole – ma non ne inficiano affatto il valore e la qualifica di “solennità civile”, come affermato da L. 132 del 4 marzo 1958 prima e L. 24 del 10 febbraio 2005 poi. E tale la ricorrenza del 4 ottobre resterà (non dunque “festività”) fino alla recente promulgazione della L. 151.
Attribuire a quest’ultima falsi significati fa sorgere giustificati dubbi sulla “buona fede” (che nulla avrebbe a che fare con la loro eventuale “fede buona”) di esponenti politici di Governo e maggioranza, oltre che di giornalisti poco (o troppo) zelanti. Dubbi che, inevitabilmente, riverberano sulla struttura che «ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d’Assisi»(12): il “Comitato” e, in particolare, sulla nomina del suo Presidente.
Note
1 D’ora in avanti “Comitato”.
2 Le citazioni sono tratte dalle presentazioni dei volumi sui siti degli editori.
3 https://www.youtube.com/watch?v=EofNvpqDJNA.
4 https://www.governo.it/it/articolo/cerimonia-la-festa-di-san-francesco-lintervento-del-presidente-meloni/ 29950.
5 https://sanfrancesco800.cultura.gov.it/?p=15751
6 Dal verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 1925: «Su proposta del Presidente del Consiglio (è) approvato uno schema di decreto che dichiara festa nazionale il giorno 4 ottobre 1926, anniversario del settimo centenario della morte di San Francesco di Assisi». Come si vede, la festività era circoscritta al solo anno della ricorrenza secolare e non estesa ai successivi.
7 https://www.governo.it/it/articolo/approvazione-della-proposta-di-legge-che-reintroduce-il-4-ottobre-come- festa-nazionale.
8 https://www.avvenire.it/attualita/il-4-ottobre-san-francesco-e-tornata-festa-nazionale-ecco-perche_97757.
9 Dichiarazione riportata dalla Gazzetta dello Sport del 4 ottobre 2025.
10 Le altre due “solennità civili” previste dall’art. 3 della L. 260 erano l’11 febbraio, anniversario della stipulazione del Concordato con la Santa Sede e il 28 settembre, anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (27-30 settembre 1943). All’art. 1, inoltre, veniva dichiarato festa nazionale il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, mentre all’art. 2 erano indicati come “giorni festivi”, oltre alle domeniche: 1 gennaio, 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (San Giuseppe), 25 aprile, lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 1 maggio, 29 giugno (Santi Pietro e Paolo), 15 agosto (Assunzione di Maria), 1 novembre (Ognissanti), 4 novembre, 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano).
Si noti che lo spirito della legge del 1949 era soprattutto quello di normare, nelle giornate indicate, l’osservanza del completo orario festivo o della riduzione di orario lavorativo da parte di dipendenti e datori di lavoro.
11 Nello stesso senso, l’art. 1 c. 1 stabiliva che, agli effetti civili, non fossero più da considerare festività: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e, al c. 2, che le celebrazioni della festa della Repubblica e della festa del-l’Unità nazionale venissero fissate rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre, cessando in tal modo di considerare festivi anche i giorni 2 giugno e 4 novembre (c. 3). Successivamente il DPR 792 del 28 dicembre 1985 ha ripristinato il giorno festivo del 6 gennaio (Epifania) nonché, per il solo comune di Roma, il 29 giugno in onore dei SS. Pietro e Paolo. La L. 336 del 20 novembre 2000 ha inoltre reintrodotto il giorno festivo del 2 giugno, così come la L. 27 del 1 marzo 2024 ha riconosciuto nuovamente la data del 4 novembre ai fini della celebrazione della Unità nazionale (ma senza effetti civili). Il DDL 940 dell’8 settembre 2006 (“Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose”), a firma di Oskar Peterlini e contenente la richiesta di ripristino degli effetti civili delle festività di San Giuseppe, dell’Ascensio-ne, del Corpus Domini e dei SS. Pietro e Paolo, non avrà esito. Attualmente dunque i giorni designati come festività nazionali sono: 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
12 L. 140 del 31 agosto 2022, art. 4 c. 2.